Statuto del Coro
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI
Art. 1) E' costituita un'Associazione sotto la denominazione "Coro Pierluigi da Palestrina".
Art. 2) L'Associazione ha sede in Suzzara, Via Mazzini, n. 4 e la sua durata è a tempo indeterminato
Art. 3) L'Associazione ha quale scopo la ricerca del patrimonio musicale locale, nonchè lo studio e la diffusione di musiche, anche inedite, di autori antichi e contemporanei. Le musiche possono essere di carattere vocale o strumentale.
SOCI
Art. 4) Possono far parte dell'Associazione:
1) tutti coloro che, previo esame delle loro qualità canore, siano ritenuti idonei dal Direttore della Corale;
2) tutti coloro che sanno usare strumenti musicali. Al momento dell'ammissione che sarà deliberata dal Consiglio Direttivo, l'Associato dovrà versare la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo stesso.
Art. 5) La qualità di Associati si perde per decesso, dimissioni, e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo e l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei Soci.
Art. 6) I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 novembre di ogni anno, sono considerati Soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di Associazione.
Art. 7) Ogni Socio avrà diritto a: 1) ricevere la tessera di iscritto 2) frequentare i locali sociali.
Art. 8) Alla cessazione del rapporto associativo, l'Associato dovrà restituire tutto quanto ricevuto dall'Associazione, mentre non potrà chiedere la restituzione delle quote versate, nè avrà alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Art. 9) Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno eventualmente di proprietà dell'Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dall'utile derivante da attività concertistiche e da altre attività.
Art. 10) L'esercizio sociale ha termine il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 11) L'Associazione non ha scopo di lucro; infatti il fondo sociale sarà usato per promuovere le iniziative di cui sopra e, in caso di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio sociale sarà devoluto a scopi di pubblica utilità.
ASSEMBLEE
Art. 12) I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta a ciascun avente diritto, da inviarsi almeno otto giorni prima della riunione. La comunicazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e l'indirizzo del luogo della riunione, che può essere diverso da quello della sede. L'Assemblea deve essere pure convocata su domanda firmata da almeno un terzo dei Soci.
art. 13) L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consigli Direttivo e il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto e su tutto quanto altro a lei demandato per legge o per statuto.
Art. 14) Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione. I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci, puerchè questi non siano membri del Consiglio Direttivo. Ciascun Socio non può rappresentare più di tre Soci.
Art. 15) L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega della maggioranza degli Associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei Soci; in seconda convocazione con la presenza della metà dei Soci. Le deliberazioni, tanto dell'Assemblea ordinaria quanto dell'Assemblea straordinaria, sono prese a maggioranza assoluta dei Soci presenti e rappresentati.
Ogni Socio dispone di un voto.
Le votazioni in ordine alla nomina delle cariche sociali devono essere effettuate mediante il sistema della scheda segreta.
Art. 16) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente nomina un Segretario, quando il verbale non viene redatto da un notaio.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 17) Il Consiglio Direttivo è composto di cinque membri che vengono eletti dall'Assemblea per un triennio e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. (*)
Art. 18) Il Consiglio Direttivo si riunisce su richiesta del Presidente o da almeno tre dei suoi membri e, comunque, alla fine di ogni anno, per compilare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale in corso ed elaborare il programma con relativo bilancio preventivo per l'anno successivo. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua mancanza dal Vice Presidente. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposuto Libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 19) Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni assembleari, ma è investito dei più ampi poteri tanto per la grstione ordinaria e straordinaria dell'Associazione quanto per il funzionamento dell'Associazione stessa e per l'attuazione delle sue finalità. Il Consiglio Direttivo potrà altresì procedere alla nomina di un Direttore, predisporre un regolamento, che dovrà essere ratificato dall'Assemblea, e stabilire l'ammontare delle quote sociali annue.
Art. 20) Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo stesso, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Art. 21) Il Segretario ha il compito di verbalizzare le sedute del Consiglio Direttivo e di curare l'adempimento delle disposizioni del Consiglio stesso.
Art. 22) Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri, controlla la gestione amministrativa dell'Associazione, approvando, in sede di verifica, i bilanci consuntivi e preventivi. E' nominato dall'Assemblea e resta in carica tre anni.
SCIOGLIMENTO
Art. 23) In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi motivo, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
CONTROVERSIE
Art. 25) Tutte le eventuali controversie sociali, tra Soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
(*) Postilla: si aggiunga: "Il Direttore del Coro è membro di diritto". Postilla occorsa, letta ed approvata.
(redatto a Suzzara, il 29 ottobre 1979, presso lo sutdio del notaio Gino Fiaccadori)